Ordine di rilascio del DURC all’INPS e all’INAIL – Provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nel caso di “concordato in bianco”.*
*avv. Cristina di Bella
In pendenza di concordato preventivo con riserva di cui all’art. 161 comma 6 L.F., è fondato il ricorso al Giudice Ordinario ex art. 700 c.p.c. affinchè ordini ad INPS ed INAIL l’immediato rilascio della attestazione di regolarità contributiva positiva qualora vi sia la necessità, per evitare negative ed irreparabili conseguenze sulla fattibilità dell’operazione di risanamento, di ottenere il pagamento dei corrispettivi di appalti in corso o conclusi, ovvero occorra evitare la revoca di contratti di appalto in corso.
Il mancato pagamento, in forza dell’art. 168 legge fall., di debiti contributivi anteriori al deposito e alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo con riserva integra la fattispecie della “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative” di cui all’art. 3 comma 2 lettera b) del D.M. 30 gennaio 2015 e non fa venir meno la regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC.
L’art. 3 D.M. 30 gennaio 2015 è norma di carattere generale rispetto a quella di carattere speciale contenuta nell’art. 5 del medesimo decreto. Quest’ultima trova applicazione alla particolare ipotesi di concordato in continuità di cui all’art. 186 bis L.F., ma non è idonea ad escludere l’applicazione dell’art. 3 al caso del concordato con riserva, che ancora non delinea le modalità con cui si intende far fronte alla crisi aziendale né il piano sulla base del quale operare la valutazione richiesta dall’art. 5.
Così il Tribunale di Cuneo con il provvedimento allegato ottenuto dallo Studio.