Primi esempi di applicazione diretta dell’art. 51 della Costituzione in materia di pari opportunità tra i generi.*
*Avv. Monica Pereno e Dott.ssa Chiara Costa
Con sentenza del 27 ottobre u.s., n. 11023/2021, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dall’Ordine degli Ingegneri di Roma volto ad ottenere l’annullamento del Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), avente ad oggetto la “procedura di elezione con modalità telematica dei consigli territoriali degli ordini degli ingeneri”, in quanto confliggente con l’art. 51 della Costituzione, ossia con il principio delle pari opportunità tra generi.
Come sostenuto dall’Ordine, infatti, né la procedura di elezione dei consigli territoriali degli ingegneri descritta nel D.P.R. n. 169/2005, né le disposizioni riguardanti il voto telematico di cui al suddetto Regolamento contengono al loro interno previsioni in materia di contrasto alla discriminazione di genere e promozione delle pari opportunità, in violazione dell’art. 51 Cost.
Nell’accogliere il ricorso, il TAR ha preliminarmente rammentato – riprendendo il principio affermato in sede di annullamento del Regolamento elettorale degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (TAR Lazio n. 4706/2021) – la natura vincolante e immediatamente precettiva dell’art. 51 della Costituzione, da intendersi quale parametro di legittimità sostanziale a cui tanto l’azione legislativa quanto quella amministrativa devono obbligatoriamente conformarsi.
Sulla scorta di quanto affermato, il TAR ha quindi confutato le deduzioni difensive del CNI, basate sulla circostanza che nella redazione del Regolamento non fosse possibile occuparsi di aspetti diversi dalla modalità telematica di voto, rilevando come l’esercizio di un potere regolamentare in materia elettorale non possa comunque prescindere dal rispetto dell’art. 51 della Costituzione.
Secondo il TAR ciò contrasterebbe, oltre che con il menzionato obbligo della pubblica amministrazione di conformare l’azione amministrativa, in tutti i suoi livelli, al rispetto del principio delle pari opportunità tra generi, con lo stesso art. 31 del d.l. n. 137/2020 che ha assegnato al CNI la potestà regolamentare in materia elettorale, dal momento che “non contiene – né potrebbe contenere, a pena di essere in contrasto con la Costituzione – un divieto ad introdurre nel Regolamento, oltre alle disposizioni “in deroga” riguardanti il voto telematico, anche previsioni integrative della disciplina elettorale, a tutela della parità di genere”.
In ragione delle considerazioni sopra esposte, il TAR ha pertanto disposto l’annullamento del Regolamento ed ha, altresì, ordinato al CNI di adottare un nuovo regolamento che introduca nel sistema elettorale di cui al D.R.P. 169/2005 meccanismi correttivi tali da porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi.