Esdebitazione – Quale percentuale di soddisfacimento dei creditori concorsuali? *
*avv. Monica Pereno e avv. Guido Fochi
Con la recentissima ordinanza n. 15246 del 12 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha finalmente chiarito, così dirimendo l’andamento ondivago dei giudici di merito, che l’esdebitazione può essere negata soltanto ove il soddisfacimento dei creditori ammessi al passivo del fallimento sia irrisorio.
Pur rimettendo al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione comparativa della consistenza di quanto ripartito dal fallimento rispetto a quanto complessivamente dovuto, la Corte ha cassato la decisione impugnata per aver ritenuto irrisorio il pagamento del 13,89% dei crediti ammessi al passivo. Il principio del favor debitoris, ribadito della Corte, induce infatti ad affermare che “la definizione di soddisfacimento irrisorio resta parametrata a percentuali minime e in effetti tali da considerarsi irrilevanti” , e tale non può considerarsi la percentuale sopra indicata.
La pronuncia pare in linea, ed in un certo senso anticipatoria, delle previsioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 14/2019) che, disciplinando l’istituto dell’esdebitazione agli artt. 278 e seguenti, non prevede più il soddisfacimento dei creditori concorsuali tra i requisiti espliciti di accesso alla misura.