Esdebitazione del debitore fallito: possibile anche in caso di chiusura del fallimento per mancanza di attivo ai sensi dell’art. 118, primo comma n. 4, Legge Fallimentare*
*avv. Marica Cresta
L’art. 280 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) in vigore dal 15 luglio 2022 non prevede, tra i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio dell’esdebitazione, quello c.d. “oggettivo” relativo al pagamento, quantomeno parziale, dei creditori concorsuali, necessario invece ai sensi del previgente art. 142 Legge Fall.
Con la recentissima pronuncia del 9-17 marzo 2023 il Tribunale di Torino – Sezione Fallimentare, accogliendo l’istanza di esdebitazione presentata, dopo l’entrata in vigore del CCII, da soggetto fallito la cui procedura fallimentare era stata chiusa da meno di tre anni per insufficienza di attivo ai sensi dell’art. 118, primo comma n. 4, L.F., ha deciso che l’ultrattività della previgente disciplina della Legge Fall. (ai sensi dell’art. 390 secondo comma CCII) operi soltanto per le norme di natura procedimentale del procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, sia applicabile la disciplina sostanziale dettata dal nuovo CCII anche ai ricorsi per esdebitazione relativi a procedure fallimentari chiuse prima dell’entrata in vigore della novella (in senso conforme, Tribunale di Mantova 9 febbraio 2023, Tribunale di Verona 2 dicembre 2022, Corte di Appello di Bologna 18 febbraio 2022).