Lo smart working nel 2024

*Avv. Edoardo Thellung de Courtelary

REGOLE GENERALI, COMUNI AI SETTORI PUBBLICO E PRIVATO

Per la generalità dei lavoratori lo smart working è possibile previo accordo individuale (l. 81/2017).

Ove consentano il lavoro agile, i datori di lavoro devono dare priorità ai genitori con figli fino a 12 anni o disabili, ai dipendenti con disabilità grave e ai caregiver (art. 18/3-bis).

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

La legge 191 del 15/12/2023, nel convertire il cd. “decreto anticipi” 145/2023, ha aggiunto l’art. 18 bis, che proroga fino al 31/3/2024 la possibilità di lavorare in modalità agile, anche senza accordo individuale con il datore di lavoro, per le seguenti categorie:

– lavoratori fragili (maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19 accertato dal medico competente);

– lavoratori con figli fino a 14 anni d’età.

La rubrica dell’art. 18 bis si riferisce solo ai lavoratori con figli “under 14”, ma il testo proroga l’art. 90/1 del D.L. 34/2020 (conv. dalla l. 77/2020) che riguarda entrambe le categorie.

In ogni caso:

  • lo smart working dev’essere compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
  • resta ferma la disciplina di miglior favore per i dipendenti eventualmente stabilita dalla contrattazione collettiva.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Per essi il lavoro agile resta invece consentito solo previo accordo individuale con il Dirigente responsabile dell’Amministrazione di appartenenza.

Con Direttiva 29 dicembre 2023 il Ministro della P.A. ha peraltro precisato che, pur essendo cessate le esigenze del periodo emergenziale, con accordo individuale deve essere garantita ai lavoratori che documentano “gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari” la possibilità di lavoro agile anche derogando al criterio della prevalenza del lavoro in presenza.

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Torino, 24 gennaio 2024