CREAZIONE DEL RAMO D’AZIENDA IN FUNZIONE DELLA SUA CESSIONE E RAPPORTI DI LAVORO
*Avv. Edoardo Thellung
In materia di cessione di ramo d’azienda con sentenza n. 9194 del 23 settembre 2025 il Tribunale di Roma ha deciso la controversia sottopostale applicando un principio innovativo, secondo cui è legittima la creazione di un autonomo ramo d’azienda effettuata nell’ambito di una riorganizzazione aziendale e in vista della sua cessione.
La vicenda esaminata dal Tribunale si riferiva alla controversia instaurata con ricorso di un lavoratore che contestava la legittimità dell’operazione effettuata da una società operante nel settore del credito, che dapprima aveva suddiviso la sua organizzazione in due settori autonomi (Corporate e Retail) e poi aveva ceduto il ramo Retail a cui il ricorrente era addetto.
Dalla motivazione della sentenza si ricava che il principio secondo cui ben può essere creato un autonomo ramo d’azienda in vista della sua cessione ha carattere generale e, almeno di massima, può essere applicato a qualsiasi azienda, indipendentemente dal settore di attività.
In assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, il Tribunale ha motivato chiaramente e in maniera efficace la sua decisione, anche corredandola con esemplificazioni.
Secondo il Tribunale il requisito necessario che deve sussistere al momento della cessione è quello dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda, mentre la prossimità temporale della segmentazione aziendale rispetto alla cessione – con la conseguente deducibilità del fatto che la segmentazione è preordinata alla cessione del ramo – non pregiudica la legittimità dell’intera operazione.
Infatti per un verso l’art. 41 Cost. attribuisce all’imprenditore libertà decisionale in merito alla scelte organizzative relative agli assetti aziendali, mentre per altro verso, per ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in base alla normativa europea e nazionale l’autonomia funzionale deve sussistere al momento della cessione (v.si, ancora di recente: Cass., ordinanza 25/6/2025 n. 23844).
Al riguardo è opportuno evidenziare che in base all’art. 2112 cod. civ. in caso di cessione di ramo d’azienda i rapporti di lavoro subordinato di coloro che sono addetti al ramo ceduto proseguono con il cessionario senza che i lavoratori possano opporsi.
Infatti solo nel caso in cui per effetto della cessione derivi una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro i dipendenti addetti al ramo d’azienda trasferito possono rassegnare le dimissioni con gli effetti previsti dall’art. 2119 cod. civ., e cioè con gli effetti delle dimissioni per giusta causa e quindi con il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
Dunque la disciplina dell’art. 2112 cod. civ. deroga al principio generale stabilito dall’art. 1406 cod. civ., secondo cui la cessione del contratto può avvenire solo con il consenso del contraente ceduto.
Tale deroga si giustifica solo nel caso di effettiva sussistenza di un autonomo ramo d’azienda, non in presenza di operazioni finalizzate alla mera esternalizzazione di personale non basate sulla reale dismissione di parte dell’attività aziendale della cedente.
Ciò spiega perché il requisito della preesistente autonomia venga sovente valutato con particolare rigore da parte della giurisprudenza, mentre sul punto la sentenza del Tribunale di Roma in esame appare essere particolarmente innovativa.