Misure urgenti in materia di crisi di impresa e risanamento aziendale.*
*Avv. Monica Pereno
Il CDM è intervenuto ieri con decreto legge, in corso di pubblicazione, per adottare “Misure urgenti in materia di crisi di impresa e risanamento aziendale”.
24 articoli con cui il Governo, differendo al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa e al 31 dicembre 2023 le “misure di allerta” in esso previste, affronta l’urgenza di misure di supporto alle imprese per il contenimento e il superamento degli effetti negativi dell’emergenza
Sars-CoV-2 con talune misure, tra cui l’introduzione del nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”.
Ad una prima rapida lettura, risulta chiaro l’intento di adottare un percorso di composizione esclusivamente volontario e più snello rispetto a quello delineato dal Codice della crisi con l’introduzione degli OCRI.
La concretezza delle prospettive di risanamento rappresentate dall’imprenditore nell’istanza di accesso, corredata da un piano finanziario per i sei mesi successivi e dall’indicazione delle iniziative industriali che si intendono adottare, sarà infatti vagliata non da un collegio ma da un singolo esperto, nominato da apposita commissione istituenda presso le camere di commercio di ogni capoluogo di Regione.
E’ prevista la possibilità per l’imprenditore di richiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, l’applicazione di misure protettive; in tal caso, apposito ricorso deve essere presentato lo stesso giorno al Tribunale competente, accompagnato dalla dichiarazione, con valore di autocertificazione, che l’impresa può essere risanata sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Tribunale provvederà in composizione monocratica secondo la procedura dei procedimenti cautelari, confermando le misure protettive per una durata massima di 120 giorni, prorogabile sino a 240 giorni.
In pendenza del percorso di composizione l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, informando preventivamente l’esperto del compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
Il Tribunale, sempre in composizione monocratica, interviene comunque per autorizzare specifici atti, tra i quali il trasferimento dell’azienda, e su istanza dell’imprenditore può rideterminare equamente le condizioni dei contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, per il tempo necessario alla continuità aziendale.
Ancora nell’ottica di semplificare, e di favorire il ricorso al nuovo istituto, vanno lette le norme dell’art. 18 del decreto: nel caso in cui la composizione negoziata non abbia avuto buon esito, l’imprenditore può accedere al “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”. In questo caso, la proposta di concordato non viene sottoposta al voto dei creditori, ed il concordato è omologato dal tribunale quando, verificati la regolarità del contraddittorio, il rispetto delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, risulta che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa fallimentare e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore (nessuna percentuale minima di soddisfacimento è quindi richiesta).
Con l’art. 20 il decreto interviene inoltre a modificare taluni articoli della Legge fallimentare, anche chiarendo alcuni dubbi interpretativi sorti su norme di recente introduzione (è chiarito, ad esempio, che il concordato preventivo può essere omologato anche in caso di mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali).
Per maggiori dettagli si rinvia allo schema di decreto allegato, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.