Cassazione n. 36197 del 28 dicembre 2023 La prescrizione dei crediti retributivi dei dipendenti pubblici (e privati)
*Avv. Edoardo Thellung de Courtelary
Con la recente sentenza delle SS.UU. n. 36197 del 28 dicembre 2023 la Suprema Corte ha ribadito che la prescrizione dei crediti per le retribuzioni dirette dei dipendenti pubblici contrattualizzati decorre sempre in costanza di rapporto di lavoro, non essendo per essi configurabile, a differenza che per i dipendenti privati, alcuna situazione di particolare subalternità materiale e psicologica (metus) che giustifichi il differimento alla conclusione del rapporto.
La contrattualizzazione non ha infatti comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico e privato e, nel settore pubblico, il potere di risolvere il rapporto è circondato da garanzie e limiti posti sia nell’interesse del dipendente che a protezione degli interessi collettivi dall’art. 97 Cost.: tale assetto assicura pienamente il lavoratore nei casi di patologia del sistema ed esclude condizioni di metus.
La decisione riconferma un orientamento consolidato, non incrinato nonnostante recenti dubbi connessi all’evoluzione del regime della tutela reale per i dipendenti privati.
Questo il sintetico quadro normativo e giurisprudenziale:
– il termine di prescrizione dei crediti lavorativi è quello quinquennale stabilito dall’art. 2948 cod. civ.:
– in particolare per la retribuzione cd. diretta – quella che il lavoratore percepisce periodicamente, di regola con cadenza mensile – il termine è stabilito dall’art. 2948, n. 4[1];
– per regola generale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 cod. civ.);
– con sentenza n. 63 del 1966 la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale il predetto art. 2948, n. 4, nella parte in cui consentiva la decorrenza del termine di prescrizione in costanza del rapporto di lavoro laddove il lavoratore si trovasse in condizione di metus e l’eventuale esercizio del diritto avrebbe potuto portare alla risoluzione del rapporto;
– con sentenza n. 174 del 1972 la medesima Corte aveva poi precisato che il termine decorre in costanza del rapporto di lavoro se il metus non sia ravvisabile, e cioè quando al lavoratore, in caso di invalidità del licenziamento, sia data tutela reale: in tal caso infatti il Giudice ordina al datore di reintegrare il licenziato;
– dunque, poiché all’epoca della sua entrata in vigore la legge 300/1970 assicurava stabilità reale ai lavoratori delle imprese con più di 15 dipendenti in ciascuna sede/stabilimento/filiale/ufficio/reparto autonomo (articoli 18 e 35), per consolidata giurisprudenza il termine di prescrizione delle retribuzioni dirette maturava in costanza di rapporto per i dipendenti delle imprese che raggiungevano il predetto requisito occupazionale: per le stesse ragioni (assenza di metus) si riteneva che il termine maturasse in costanza di rapporto per i dipendenti pubblici (Corte Cost., sentenze n. 143/1969 e n. 86/1971);
– con la legge 92/2012 (che ha modificato il predetto art. 18) e con il D.Lgs. 23/2015 (applicabile ai rapporti di lavoro instaurati dopo il 7/3/2015), l’ambito della tutela reale per i lavoratori privati si è tuttavia ridotto;
– quindi, con sentenza n. 26246/2022, la Corte di Cassazione, mutando il precedente orientamento, ha affermato che la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto indipendentemente dal numero degli occupati.
Il nuovo orientamento ha indotto a ripensamenti anche per il settore pubblico, considerato che per l’art. 63, co. 2, L. 165/2001, in caso di licenziamento illegittimo il Giudice condanna l’Ente a reintegrare il lavoratore e a pagare un’indennità risarcitoria non superiore a 24 mensilità: quindi se le mensilità intercorrenti tra il licenziamento e la sentenza fossero superiori a 24, il lavoratore potrebbe subire un pregiudizio.
Ripensamenti tuttavia risolti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36197 del 28/12/2023.
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Torino, 1 febbraio 2024
[1] Si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”