Nella Composizione Negoziata può essere inibita l’escussione della garanzia MCC

*Avv. Cristina Di Bella

Con due recenti pronunce, il Tribunale di Gorizia ed il Tribunale di Milano hanno disposto in via cautelare, su istanza dell’impresa debitrice,   il divieto per la banca garantita di escutere i garanti MCC e di Medio Credito Centrale,  ritenendo integrati i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Con particolare riferimento al periculum in mora, il Tribunale di Milano ha precisato che lo stesso sussiste nella misura in cui l’eventuale attivazione della garanzia costringerebbe il debitore a considerare nel piano e nell’accordo il “super-privilegio” di MCC, costituendo un apposito fondo rischi e destinando altrimenti la finanza necessaria alla conclusione dell’accordo, il tutto in pregiudizio all’andamento e al buon esito delle trattative. Pertanto, in pendenza della composizione negoziata, l’imprenditore appellandosi alla necessità di condurle a termine, per non aggravare immediatamente la posizione dei creditori sprovvisti di privilegio e costretti poi a subire il “super” privilegio statale che originerebbe dall’escussione della garanzia può rivolgersi all’autorità giudiziaria chiedendo, in via cautelare, di inibire alla banca l’escussione della garanzia.

Tribunale di Gorizia 19 marzo 2024

Tribunale di Milano 12 maggio 2024

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Torino, 12 settembre 2024