Il Correttivo Ter al CCII – Il potenziamento dell’accesso alla composizione negoziata

*Avv. Monica Pereno e Avv. Guido Fochi

“E’ stato finalmente pubblicato il 27 settembre 2024 il testo del c.d. decreto “Correttivo ter” al Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa.

Il decreto, entrato in vigore il 28 settembre 2024, è applicabile anche alle procedure e agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, compresa la composizione negoziata, già in corso a tale data, salvo eccezioni espressamente previste dall’art. 56.

Numerosi sia gli interventi volti a chiarire dubbi interpretativi sia le novità.

Senza voler essere esaustivi, il provvedimento pare ispirato dalla volontà del legislatore di incentivare l’accesso alla composizione negoziata.

In questo senso si possono leggere la nuova formulazione dell’art. 12 CCII, che superando precedenti dubbi interpretativi esplicita che anche l’imprenditore in stato di insolvenza può accedere alla domanda di composizione negoziata, così come quella dell’art. 17 comma 3 lett. a-bis, 6, che consente l’accesso alla composizione anche in mancanza di bilanci regolarmente approvati, depositando i progetti di bilancio o di una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima del deposito dell’istanza.

Assai rilevanti anche le norme volte a facilitare il mantenimento dei rapporti bancari in essere in pendenza della composizione. Così, il nuovo art. 16 comma 5 precisa che l’accesso alla composizione non costituisce di per sé ragione di una diversa classificazione del credito bancario, disponendo anche che “la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata”.

Nello stesso senso il nuovo art. 18 commi 5-5 bis, che include le banche e gli intermediari finanziari tra i destinatari delle misure protettive che non possono “revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di accesso alla composizione”. Salva la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, come regola generale l’adempimento dei contratti pendenti può essere sospeso soltanto sino alla conferma delle misure protettive, con la precisazione che la prosecuzione del rapporto una volta confermate le misure non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario.

La fattiva partecipazione delle banche al risanamento dell’impresa dovrebbe altresì essere agevolata dalla nuova formulazione dell’art. 22, che in presenza di autorizzazione del tribunale prevede la prededucibilità (anche nelle procedure esecutive individuali) dei finanziamenti in qualsiasi forma, comprese le garanzie, e degli accordi di riattivazione di linee di credito sospese.

L’accesso alla composizione negoziata è potenzialmente destinato ad essere incentivato, infine, dalla possibilità di raggiungere anche in questa sede un accordo transattivo con le agenzie fiscali che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. L’accordo – che ai sensi dell’art. 56 del Correttivo non si applica alla composizioni assistite già avviate – non può riguardare i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea (né i debiti previdenziali e assicurativi), e presuppone la relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta, oltre che una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale.

L’esecuzione dell’accordo è autorizzata dal tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 CCII; l’accordo  si risolve di diritto se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti, così come in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata.

Ove l’imprenditore non proponga l’accordo al creditore pubblico, o l’accordo non venga raggiunto, il nuovo art. 25 bis comma 5 ha altresì potenziato le misure premiali, portando da 72 a 120 mesi – ma a discrezione dell’Agenzia delle entrate – la durata della dilazione del pagamento dei tributi, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa.