Il nuovo limite di impignorabilità della “pensione” di cui all’art. 545 c.p.c. ai tempi della crescita dell’inflazione *

*avv. Stefano Mongilardi

In tempi in cui l’inflazione cresce in maniera sostenuta, articolandosi in un quadro generale di protratta stagnazione economica, il legislatore ha ritenuto necessario intervenire sul limite di impignorabilità della pensione o altre indennità ad essa assimilabili.

Con la L. 142/2022, che ha convertito il D.L. n. 115/2022 n. 115 (c.d. Aiuti bis), è stato riformulato infatti il settimo comma dell’art. 545 c.p.c. prescrivendo che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro».

Aumenta così – in maniera sostanziale – il limite minimo impignorabile delle somme dovute a titolo di pensione e di trattamenti ad essa similari (e ciò a pena di inefficacia rilevabile anche d’ufficio).

D’altro canto, sin da prima della significativa svolta del 2015, quando l’art. 13 del D.L. n. 83/2015 (convertito in L. n. 132/2015) ha introdotto all’art. 545 c.p.c. il settimo comma – con cui è stato stabilito che pensioni e trattamenti similari fossero pignorabili, percentualmente, solamente nella parte che eccedeva l’ammontare della misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentata della metà – la magistratura, ivi compresa quella costituzionale, è stata costretta ad un’opera costante di attualizzazione del dato normativo per salvaguardare e tutelare la dignità di quei debitori che dal trattamento pensionistico traggono l’unica fonte di sostentamento, nominato appunto minimo vitale.

L’interprete si è sempre scontrato con la difficoltà di stabilire l’esatto importo del minimo vitale nel singolo procedimento, dovendo considerare l’intera situazione reddituale e patrimoniale del debitore in assenza di un parametro astratto cui potersi riferire e al di sotto del quale non scendere.

Con la novella del 2022 – applicabile ai pignoramenti notificati dopo la pubblicazione in G.U. della modifica e cioè dal 22 settembre 2022 –  la lacuna è stata finalmente colmata.