In arrivo la nuova disciplina per il cram down fiscale e previdenziale negli accordi di ristrutturazione*

*avv. Edoardo Bottino

Dopo l’inaspettato stralcio dell’art. 25 dal testo definitivo del D.L. cd. “P.A.”, licenziato in bozza dal Governo non più tardi dello scorso 16 giugno 2023, a poco più di un mese di distanza sembrerebbero ormai a un passo (l’ultimo) dall’entrare a far parte del nuovo Codice della Crisi d’Impresa le nuove (e temute) soglie minime di soddisfazione dei crediti erariali per l’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione del debito (ADR).

Lo scorso 1° agosto infatti il Senato ha discusso e approvato con modificazioni il testo del disegno di legge n. 755 di conversione del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023.

Tra gli emendamenti apportati figura proprio l’art. 1 bis in forza del quale verrebbe sospesa l’attuale disciplina del cram down fiscale e previdenziale negli Accordi di Ristrutturazione per essere sostituita da un regime certamente meno favorevole per il debitore.

Il predetto articolo prevede infatti che il Tribunale potrà omologare gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, solo al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

(i)   che gli accordi non abbiano carattere liquidatorio;

(ii)  che l’adesione degli Enti sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, (Accordi di ristrutturazione dei debiti) e 60, comma 1, (Accordi di ristrutturazione agevolati) del CCII;

(iii)  che il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti;

(iv)  che la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, sia conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisca oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale in sede di omologa;

(v)   che il soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia almeno pari al 30% dell’ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi.

E’ stato altresì stabilito che, qualora la condizione n. (iii) non fosse rispettata, essendo l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione inferiore a un quarto dell’importo complessivo dei crediti, ferme restando le altre condizioni necessarie, affinchè il Tribunale omologhi, occorrerà che:

– la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia almeno pari al 40% dell’ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi;

– la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

Da ultimo l’art. 1 bis prevede ancora che la disciplina transitoria si applichi alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 63 CCII, in data successiva all’entrata in vigore del decreto, indi per cui anche alle transazioni depositate a far data dal predetto 13 giugno scorso.

La palla passa ora alla Camera per la definitiva approvazione, salvo improvvisi ribaltoni come quello descritto in apertura.