Brevi note sulla nuova normativa sulla Trasparenza Retributiva – Gli obblighi a carico dei datori di lavoro
*Avv. Edoardo Thellung
Il 7 giugno 2026 entra in vigore il D.Lgs. 7 maggio 2026 n. 96, che recepisce la direttiva UE 2023/970 in materia di parità retributiva tra uomini e donne. Il provvedimento introduce obblighi informativi a carico dei datori di lavoro e strumenti di tutela contro le discriminazioni di genere.
Il decreto è articolato in vari Capi: disposizioni generali; obblighi informativi e diritti dei lavoratori, inclusa la valutazione congiunta con le rappresentanze sindacali per prevenire e correggere divari retributivi; strumenti di tutela; istituzione di un organismo di monitoraggio presso il Ministero del Lavoro, incaricato della raccolta e pubblicazione dei dati sul divario retributivo e della loro trasmissione alla Commissione europea.
La normativa si applica ai datori di lavoro pubblici e privati con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato (a tempo determinato, indeterminato e parziale, inclusi i dirigenti), con esclusione del lavoro domestico e intermittente. Sono inclusi anche i contratti di apprendistato.
La nozione di “retribuzione” è ampia e comprende tutte le componenti, fisse e variabili, anche in natura. Il “livello retributivo” è definito come retribuzione annua lorda e oraria, riferita agli elementi fissi e continuativi, con esclusione delle componenti individuali non strutturali.
I sistemi di classificazione e determinazione della retribuzione, previsti da legge e contratti collettivi, devono essere basati su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere. L’applicazione di un CCNL stipulato da organizzazioni comparativamente più rappresentative costituisce presunzione di conformità, salvo prova di trattamenti discriminatori individuali.
In fase di assunzione, il datore di lavoro deve indicare la retribuzione iniziale o la relativa fascia; è vietato richiedere informazioni sulle retribuzioni precedenti e gli annunci devono essere redatti in modo neutrale rispetto al genere.
Durante il rapporto di lavoro, ciascun dipendente può chiedere, una volta l’anno, informazioni sui livelli retributivi medi delle categorie di lavoratori che svolgono attività uguali o di pari valore, distinti per sesso. I dati devono essere forniti in forma aggregata e anonima entro due mesi. Il datore di lavoro deve informare annualmente i lavoratori dell’esistenza di tale diritto.
È prevista la raccolta e comunicazione dei dati secondo modalità definite dal Ministero del Lavoro. In presenza di un divario retributivo non giustificato pari o superiore al 5%, è obbligatoria una valutazione congiunta con le organizzazioni sindacali.
In caso di violazioni si applicano gli strumenti di tutela previsti dal Codice delle pari opportunità.
Torino, 5 giugno 2026